La disdetta polizza assicurativa: quali sono i tempi ed i termini previsti dalla legge e quali le eccezioni alla norma
Le modalità di disdetta polizza assicurativa sono cambiate col passare del tempo, e sono differenti a seconda della compagnia assicurativa della quale si è clienti: mentre infatti le compagnie tradizionali tendono a far stipulare ai propri clienti polizze pluriennali, le compagnie che operano online o tramite centralino telefonico hanno polizze di durata solitamente annuale, che non prevedono il tacito rinnovo.
Prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni ed in seguito del Decreto Bersani, le polizze con valenza pluriennale non potevano essere disdette prima della scadenza naturale: si pensi ad esempio ad assicurazioni sulla vita, assicurazioni sanitarie oppure a polizze RC Auto o rischi diversi stipulate a condizioni favorevoli per una durata superiore a quelle annuale. L'introduzione delle nuove norme ha invece stabilito la possibilità di disdire annualmente anche polizze pluriennali: per le assicurazioni con data antecedente al 2 Aprile 2007, giorno di entrata in vigore della legge, è necessario che siano trascorsi almeno tre anni dalla data della sottoscrizione per procedere alla disdetta, mentre per quelle stipulate in data successiva sarà sufficiente attendere un anno per inviare, almeno 60 giorni prima, una lettera raccomandata contenente il modulo di disdetta, che avrà valore immediato alla prima scadenza annuale prevista.
Anche le polizze annuali che però prevedono il tacito rinnovo possono essere disdette, in maniera ancora più semplice: il Decreto Bersani ha infatti abbassato a 15 giorni il preavviso necessario per l'invio della raccomandata, che in precedenza era richiesta almeno un mese prima. Esistono poi delle particolari casistiche per le quali non è necessario inviare disdetta anticipata:
- Nel caso in cui la compagnia non abbia provveduto ad inviare, come da legge, l'attestato di rischio che indica la storia dei sinistri e la classe di appartenenza dell'assicurato entro 30 giorni dalla scadenza della polizza;
- Se il premio annuo proposto per il rinnovo è stato incrementato di una percentuale superiore al normale tasso di inflazione rilevato;
- Se la polizza prevede che la comunicazione del nuovo premio non venga inviata all'assicurato ma venga esclusivamente affissa presso l'agenzia alla quale fa riferimento la polizza.
In tutte queste circostanze la disdetta potrà essere effettuata il giorno stesso della scadenza prevista, di solito tramite l'invio di un fax.
In alcuni casi, specialmente se l'assicuratore ha un rapporto di lunga data con il proprio cliente, anche in mancanza di disdetta formale la mancata corresponsione del premio annuo viene considerata come una cessazione di fatto del contratto, ma è bene prestare molta attenzione a questa procedura, poichè la firma di una nuova polizza con una compagnia diversa senza che prima ci sia stata l'estinzione del rapporto esistente con la precedente compagnia potrebbe causare l'invio di un'ingiunzione di pagamento da parte di quest'ultima, ed in tal caso il cliente si troverebbe in torto.
Coloro che scelgono di sottoscrivere una polizza assicurativa con compagnie operanti online non hanno nessun bisogno di inviare disdette, poichè alla scadenza annuale non vi sarà nessun tacito rinnovo: in questo caso è invece importante ricordarsi di prolungare la polizza con la stessa compagnia oppure rivolgersi ad aziende concorrenti, rispettando i termini di tempo necessari per non rischiare di trovarsi senza nessuna copertura per il proprio veicolo.
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