Le caratteristiche dell'assicurazione architetto, con un elenco delle attività soggette a copertura e la descrizione delle principali tutele offerte
L'assicurazione architetto, nella sua manifestazione relativa alla responsabilità civile, è una polizza obbligatoria per legge da alcuni mesi, che tutti i liberi professionisti iscritti all'albo sono obbligati a sottoscrivere nel momento in cui iniziano la loro attività. Questa tipologia di assicurazione serve a tutelare l'architetto da tutte le eventuali richieste di indennizzo che possono essere avanzate dai clienti che abbiano subito una perdita economica a causa di una negligenza professionale dell'assicurato. Grazie alla sottoscrizione della polizza, gli indennizzi verranno corrisposti dalla compagnia assicurativa invece che dall'assicurato.
Solitamente le polizze di responsabilità civile architetto sono stipulate con la cosiddetta formula "all risk": non vengono elencati i casi in cui l'assicurazione si applica, bensì quelli esclusi dalla tutela, per una panoramica il più possibile chiara all'assicurato. A stipulare un'assicurazione può essere sia un libero professionista, sia uno studio associato, sia un'associazione di professionisti. Solitamente, inoltre, la polizza va a coprire anche le attività compiute da collaboratori e dipendenti dell'architetto stesso, che operano sotto la sua responsabilità.
L'attività professionale dell'architetto è particolarmente complessa, poiché le responsabilità che gli vengono attribuite sono molto delicate e anche in conseguenza di un lieve errore possono derivare problemi molto ingenti. Le casistiche sottoposte a tutela nella maggior parte delle assicurazioni proposte dalle diverse compagnie riguardano solitamente i danni materiali provocati a persone o cose, i danni patrimoniali, espressi sia in mancati guadagni che in aumentati costi, e i danni alle opere oggetto di progettazione o controllo da parte dell'architetto.
Nel dettaglio, ecco un elenco, non completo, di attività garantite dalla tutela nella maggior parte delle assicurazioni architetto:
- Consulenza ambientale ed ecologica;
- Posizione di responsabile dei lavori nella costruzione di un'opera;
- Posizione di coordinatore per la progettazione o l'esecuzione di un'opera;
- Posizione di project manager nel settore delle costruzioni;
- Posizione di professionista esterno nel caso di opere portate avanti da un ente pubblico;
- Rilascio di certificazioni energetiche;
- Posizione di tecnico acustico ambientale;
- Interruzione o sospensione improvvisa della propria attività.
La copertura della responsabilità civile architetto può avere una diversa durata nel tempo. Nel caso in cui non viene specificato nel contratto, la tutela si applica alle richieste di risarcimento avvenute durante la validità della polizza e riferite a danni anch'essi avvenuti in questo periodo. Si può avere, in alcuni casi, un prolungamento della copertura, sia per quanto riguarda il passato che per quanto concerne il futuro. Nel primo caso, si ritengono coperti anche i danni avvenuti in un periodo precedente, ma la cui richiesta di rimborso perviene per la prima volta all'assicurato durante la validità della polizza, mentre nel secondo si estende la copertura anche a richieste che vengono recapitate dopo la scadenza della polizza, per danni che però si sono verificati nel periodo in cui quest'ultima era in vigore.
A discrezione dell'architetto, si può estendere l'assicurazione anche alla copertura delle spese legali ed alla tutela contro gli infortuni. La prima garanzia è molto utile poiché spesso in caso di danni ingenti la controparte richiede un rimborso in tribunale, per cui l'architetto dovrà assumere un legale, con parcelle anche molto ingenti, mentre la seconda è consigliata specialmente agli architetti che lavorano sui cantieri e che quindi sono più soggetti a subire infortuni imprevisti: in tal caso l'assicurazione offre un indennizzo volto a coprire i mancati introiti derivati dall'assenza forzata sul lavoro.
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